(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 5 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale. 2. La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonche' l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni stesse.