(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 5 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Emilia-Romagna  riconosce  il  valore sociale e la
funzione  dell'attivita'  di   volontariato   come   espressione   di
partecipazione,  solidarieta'  e  pluralismo, ne sostiene lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto  originale  per
il  conseguimento  delle  finalita'  di  carattere  sociale, civile e
culturale  individuate  dalle  leggi  dello  Stato  e  dallo  Statuto
regionale.
  2.  La presente legge, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n.
266 "Legge quadro sul volontariato", disciplina  i  rapporti  fra  le
istituzioni  pubbliche  e  le organizzazioni di volontariato, nonche'
l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni
stesse.